D.Lgs. 33/2013 – Art.25 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” c.1 e c.2
1.Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, la delibera a contrarre.
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