Interventi straordinari e di emergenza
D.Lgs. 33/2013 – Art.42 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente”
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n.225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con l’indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
ALLO STATO ATTUALE NON SONO PREVISTI INTERVENTI STRAORDINARI O DI EMERGENZA DI ALCUN TIPO.