Pianificazione e governo del territorio
D.Lgs. 33/2013 – Art.39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio”
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, le delibere di adozione, i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica, in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica, d’iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri, o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse, è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a) è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
IL PRESENTE COLLEGIO NON è COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO